lunedì 16 febbraio 2009

Ci risiamo!

Dal sito di Adiantum
Cassazione. Sanzione per l'avvocato che contravviene al divieto posto dal giudice di sentire i figli minori
Da "Diritto & Giustizia" - 11/02/2009
Confermata la sospensione per tre mesi ad un difensore che non è riuscito a provare la preparazione psico-pedagogica che gli avrebbe consentito di colloquiare con i figli dell'assistita senza dover sottostare alle limitazioni del Tribunale. Va sospeso dall'esercizio della professione, sia pur per tre mesi, l'avvocato che nel corso di un giudizio di separazione coniugale intrattiene colloqui con i figli minori della sua cliente, su questioni riguardanti la causa, contravvenendo alle specifiche restrizioni poste dal giudice in ordine alla loro frequentazione. Solo la prova - davanti all'organo disciplinare - di un'adeguata preparazione psico-pedagogica, che gli consentirebbe di superare i paletti posti dal magistrato a tutela dell'integrità psicologica dei minori, permetterebbe al difensore di sfuggire alla sanzione in esame. Così le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza 2637/09 (qui leggibile come documento correlato), nel confermare lo stop alla professione inflitto ad un legale friulano dal Consiglio nazionale forense, hanno respinto le doglianze dell'avvocato secondo le quali il Cnf non avrebbe tenuto conto della situazione di necessità che lo aveva spinto a prendere contatti con i figli della sua assistita, al fine di verificare se davvero il padre li aveva sottoposti ai maltrattamenti denunciati dalla madre. Senza successo, infatti, il ricorrente si è rivolto a piazza Cavour per sostenere che le limitazioni poste dal giudice della causa a tutela dei minori non avrebbero potuto operare nei confronti del legale della madre, investito del mandato di difenderla anche con iniziative di carattere penale. Non solo, la motivazione del verdetto di condanna sarebbe viziata per non aver considerato che l'avvocato era dotato di cognizioni medico-psicologiche adeguate a consentirgli di parlare con i figli minorenni della sua cliente senza pregiudizio per il loro equilibrio psichico. Sul punto, la Suprema corte ha sottolineato che "nulla è indicato in ordine ai dati di fatto dai quali tale circostanza si sarebbe dovuta desumere, nel giudizio di merito, né in ordine al modo ed al tempo in cui, nel corso di quel giudizio, essa sarebbe stata dedotta e provata". Di conseguenza, non è consentito ravvisare in essa un fatto decisivo della controversia sul quale il giudice a quo avesse l'onere di formulare una specifica motivazione".

Io sono a conoscenza del fatto che i miei due gioielli sono entrati spessissimo - per non dire sempre - negli studi degli avvocati che si sono succeduti (ben tre nda) nella "difesa" della "Santa Madre" e (dimostratemi il contrario e son pronto a donarvi un rene) che volete che non siano stati "sentiti" da codesti professionisti? Ci sono entrati anche Venerdi scorso (13/02/2009) al termine dell'incontro organizzato dal Consultorio della mia cittadina d'origine. Ma costoro sono adeguati al ruolo che intendono ricoprire? Hanno adeguata informazione tecnico-psicologica-pedagogica? Non credo la abbiano. Credo, al contrario, che i loro "interventi" siano più mirati ad utilizzare, tutti e chiunque, a mò di fantaccini. Per la cavalleria si vedrà!
Sono anche a conoscenza, avendo sostenuto colloquio, che uno di questi ha rimproverato alla "Santa Madre", sua (ex) cliente l'occorrenza per cui, continuativamente, essa si recava con loro nei vari consulti. Riporto che il legale in parola ha "rinunciato" all'incarico per questo e per altri, più gravi, motivi.
Del Consultorio ne scriverò più tardi.
Papà. Per Sempre.

0 commenti: