venerdì 19 marzo 2010

19 marzo 2010

Auguri a tutti i padri.

A tutti quelli che come me sognano che un solo "ciao", come se i loro figli si fossero addormentati la sera prima con loro, sia come l'inizio di una nuova vita. Insieme.

Un abbraccio ragazzi miei.

Papà. Per sempre.

martedì 9 marzo 2010

Da Adiantum - Associazione di Associazioni Nazionali per la tutela dei Minori -

Se è vero che dalla storia si dovrebbero trarre gli auspici -si sperano positivi- per il futuro di ciascuno di noi allora è salutare rinfrescarne la memoria. Forse gli auspici che dovrebbero trarsi dalla lettura del link riportato non sono stati positivi. Questa volta le Cassandre sono le stesse che detengono il potere Giudiziario.  Buona lettura. Se volete.

Adiantum - CATEGORIA - Associazione di Associazioni Nazionali per la tutela dei Minori

Papà. Per sempre.

mercoledì 17 febbraio 2010

Provaci ancora, Vincenzo!

Stamani ho, inoltrando formale diffida al Ministero di Grazia e Giustizia, aderito al progetto di Class Action verso il Ministero di Grazia e Giustizia che ADIANTUM ha promosso -e promuove tuttora- nelle scorse settimane.
Anche questo, in fondo, è il continuare a lottare sempre e comunque. Sempre e comunque nonostante le deficienze dei tribunali. Nonostante le cantonate -non saprei se definirle come madornali, umorali o ragionate- dei magistrati.

Provaci ancora, Papà Vincenzo!
Per sempre.

martedì 9 febbraio 2010

Spes contra spem. (Ovvero resistere anche a questo!)

Legge (dello Stato) 8 febbraio 2006, n. 54 art. 2 comma 2.

"Dopo l’articolo 709-bis del codice di procedura civile, è inserito il seguente:
«Art. 709-ter. – (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari»."

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Se vogliamo che tutto rimanga così come è, bisogna che tutto cambi. (G. Tommasi di Lampedusa, Il Gattopardo, Milano, 1969).
L’ammetto, sono in un periodo di, piena, vena battagliera. Indaffarato, dal momento della pubblicazione del precedente post e sino ad adesso, a preparare delle memorie difensive da utilizzare nel processo che mi vede rinviato a giudizio come nello stesso ufficializzato. Nel contempo l'amico Pinuccio, il mio avvocato (n.d.r.), mi partecipava dell'emanazione di un -ulteriore- e (a quanto pare) definitivo provvedimento giudiziale attinente le circostanziate doglianze da questa parte espresse al giudice tutelare ai sensi e per gli effetti della norma sopra riportata. Tali doglianze possono riassumersi come mancato esercizio del diritto -indisponibile- dei miei figli a tenere rapporti continuativi con il padre. Mancato esercizio che si protrae, ormai, da ben tre anni e che, quindi, sono numericamente assai considerevoli. In misura assai inferiore sono state, invero, le possibilità di contatto con loro. Tutte dettate dall'agenda o dalle varie necessità -venali- in capo alla mia ex moglie. La necessità di ricevere l'autorizzazione all'espatrio dei minori è una di queste, per esempio. E' ovvio e, perfino, scontato che una volta che le necessità sono state soddisfatte tutto doveva rientrare, e rientra, nei canoni ordinari. Canoni ordinari che si configurano nella sistematica violazione dei decreti presidenziali. Violazioni che si possono ricondurre nel:
1. negare a questo genitore di accompagnare e prelevare i minori da scuola. Incombenza, questa, che sempre assolta fin dalla loro età prescolare;
2. rendersi irreperibile fisicamente e telefonicamente nei giorni indicati dal provvedimento presidenziale;
3. fissare dei paletti –molto stretti- agli stessi incontri centellinando le frequentazioni, negandosi al cellulare per comunicare eventuale indisponibilità –alle volte rispondeva la nonna materna finanche- senza porre giustificativi di sorta;
4. tenere una condotta marcatamente matriarcale, arrogandosi il diritto, motu proprio, una sorta di affido monogenitoriale.
Sono certo che al lettore non sfuggirà l’aperto contrasto che i sopra riportati comportamenti hanno con il dettato Costituzionale, con la Convenzione dei Diritti del Fanciullo –L. 27/05/1991, n. 176- e con la L. 8/02/2006, n. 54.
A fronte di tali atteggiamenti proponevo allo stesso tribunale ricorso ex art. 709 munendolo di una, lunga, lista testi.
Nel corso del dibattimento instaurato il giudice tutelare –bontà sua- ammetteva consulenza da parte del servizio del consultorio familiare, nella persona del dirigente, dott. Traversa, psicologa. Lo stesso dirigente, lungi dal sottolineare una “incondizionata volontà dei minori di non voler vedere il padre” inizialmente e frettolosamente espressa, nell’udienza del 23 aprile 2009, a conclusione di indagini più marcate ha ipotizzato “un condizionamento anche soltanto inespresso da parte della madre, atteso che in mia presenza i minori e le parti si dichiarano disponibili al recupero del rapporto padre-figli”. Nelle relazioni in atti, lo stesso dirigente, precisa che: “i minori non vivono in un contesto di serenità per cui manifestano notevoli difficoltà nel decidere autonomamente e liberamente di vedere il padre”.
Tralascio, volutamente, di riportare i commenti, per la verità poco onorevoli, cui è stato oggetto lo stesso dirigente da parte della mia ex moglie.
Tale coercitivo stato viene cristallizzato finanche dal giudice tutelare, la quale scrive: “ritenuto che non ricorrono nel caso di specie, all’esito delle informative disposte a mezzo del Consultorio familiare e dall’ascolto della psicologa dr. Traversa, motivi ostativi al libero esercizio del diritto di intrattenimento del padre con i figli minori ……, le cui resistenze sono da attribuire in via esclusiva alla elevata conflittualità esistente tra i genitori ed alla verosimile inconscia solidarietà che essi con la loro condotta intendono manifestare alla madre convivente….”.
Lo stesso dirigente del consultorio accertava, peraltro, l’assoluta mancanza di conflitti fra l’astante padre ed i propri figli così come, alla stessa stregua, l’adito giudice, a margine dell’udienza del 16 giugno 2008, così sintetizza la cosa: “Signora forse il problema è che lei non dà educazione ai suoi figli”. Dopo aver escusso i minori, il giudice tutelare, il giorno 1 luglio 2009, sciogliendo una prima riserva sul ricorso in parola, disciplinava la questione come riportato nella foto a lato. A codesto dispositivo –ed anche in precedenza-, ogni qualvolta preannunciavo la sua applicazione mediante fax, telegrammi o raccomandate, la mia ex moglie, a mezzo del suo procuratore, mi partecipava l’obbligo di di intrattenermi coi miei figli nei modi e nei tempi previsti dal decreto presidenziale del 13 febbraio 2007.
Anacronismo allo stato puro considerato che il richiamato dispositivo non è mai stato onorato.
Allo stesso giudice devo dare atto che ripetutamente, nel corso delle udienze che precedono questo dispositivo, verbalmente ha ammonito la mia ex moglie a tenere comportamenti maggiormente improntati a facilitare la ripresa dei rapporti padre-figli oltre a porle avviso della comminazione di sanzioni nel caso perdurasse nell’intento –ancora e continuativamente- i provvedimenti adottati.
Ad involontario riconoscimento della bontà delle indagini svolte dal dirigente dott. Traversa, l’ex moglie adottava una diversa strategia. Difatti, non potendo più sottrarsi, la stessa, apertamente agli obblighi impostogli ha cominciato a farsi scudo dei minori contando su di una, presunta, impunità. Quest’ultima veniva e viene ricercata nell’occorrenza che i minori esprimano il loro rifiuto ad intrattenersi il padre. Quanto innanzi nella distorta interpretazione delle analisi tenute dalla psicologa e, certamente, dalla consultazione di organi di Polizia. Quest’ultimi, poco propensi ad intervenire nelle questioni, contribuiscono ad alimentare il falso convincimento dell’impunità nel caso di persistenza del rifiuto dei minori ad incontrare l’altro genitore. Questo nonostante siano organi deputati anche alla finalizzazione dei provvedimenti giudiziari. Questo nonostante le ultime sentenze a tal riguardo.
Ora, è vero che la psicologa, dr. Traversa, abbia descritto una certa riottosità dei minori a vedere il padre –vero per metà atteso che mio figlio minore ha fatto presente la propria disposizione agli incontri ricordando, felicemente, i periodi passati col padre– ma, nelle more, ha anche descritto in maniera efficace lo stato coercitivo in cui i minori erano, e sono, costretti a vivere e quindi, di converso, ha fornito una chiave di lettura ai rifiuti oppostomi.
Successivamente nell’udienza del 1° ottobre 2009, lamentavo al giudice tutelare che nonostante il dispositivo avanti indicato; nonostante la notifica della mia disponibilità, non ho potuto intrattenermi coi miei figli dal 18 luglio. Per la verità riporto che dette lamentele le avevo subitaneamente portate a conoscenza dello stesso giudice unitamente alla precisa ricostruzione dei fatti, mediante carteggio allo stesso indirizzato. Fra queste informative inviate, a precisa riprova dei sospetti della psicologa, si estrapola quanto di seguito: “Constatata la persistenza nell'occupare l'ingresso ho - e non per una sorta di premonizione bensì per vicissitudini passate - idealizzato che, verosimilmente, la stessa cercasse lo scontro fisico (visto, come La SS. VV. ill.ma non avrà mancato di osservare, la sua capacità di estremizzare, sempre e comunque, gli scontri verbali). Percependo, forse, il mio scivolamento laterale come una rinuncia, mia moglie provvedeva a richiudere l'anta del portoncino non prima - e non del tutto - che io la sentissi chiedere a ….. se avesse registrato tutto. Alla risposta affermativa prorompeva con un "Brava ……., così gliela facciamo vedere noi". Non so se questa registrazione sia stata effettuata o no - ciò meriterebbe separata considerazione - ma quello che mi ha dato da pensare è il punto di coinvolgimento a cui sono stati condotti i miei figli. …… Quanto precede, anche in assenza della supposta registrazione, mi conduce anche a sottolineare che la sola pianificazione della messa in scena altro non è che la palese dimostrazione del totale controllo assunto”. Ognuno, se vuole, tragga le proprie personali considerazioni io, dal mio canto, mi astengo dal comunicare le mie.
Nel corso dell’udienza in parola, il procuratore della mia ex moglie, lungi dal fornire qualsiasi giustificazione: a) sulla dichiarata indisponibilità dei minori agli incontri; b) dimostrare in che modo si è esercitato l’asserito esercizio del diritto-dovere –ove esso sia riconducibile ad un reale diritto- di aver agito nell’interesse dei minori avendo, gli stessi, manifestato indisponibilità ad allontanarsi dal loro ambiente abituale; c) dimostrare la fattiva collaborazione per la ripresa dei rapporti padre-figli, più volte dichiarata dalla mia ex, ma mai attuata, faceva verbalizzare la rinuncia, della stessa, ad essere genitore affidatario richiedendo la disponibilità dell’altro genitore ad assumersi i relativi oneri. Affidatario? Ma di cosa? Nel caso poteva rinunciare all’affido condiviso poiché nessuno ne ha disposto l’affido monogenitoriale! Anzi, qualcuno lo ha fatto. Lei stessa!
Per ovvi motivi, seppur chiedendo al giudice di soppesare la rinuncia come sopra esposta, mi rendevo disponibile ad accogliere i miei figli oberandomi, temporaneamente, degli interi oneri atteso che –sed lex dura lex- cotanta azione non esime l’altro genitore dai propri obblighi morali ed economici (L.54/06).
Come riportato nella foto a lato, il giudice in tale sede, ribadisce il diritto di intrattenimento dei minori col padre, stabilisce i giorni e gli orari e –sbagliandone la definizione- stabilisce nei confronti del genitore (co)affidatario l’ammenda di euro 500,00 ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. a favore della Cassa Ammende, rinviando l’udienza al 26 novembre 2009.
In tale data lamentavo ancora la mancata applicazione dei precedenti provvedimenti emanati dal giudice tutelare, per cui in dipendenza di ciò, lo stesso si riservava di decidere definitivamente sul ricorso medesimo. Difatti, il 15 dicembre 2009, con provvedimento notificato l’11 gennaio 2010, l’adito giudice scioglieva la sua ultima riserva. Anche di questo documento pubblico una scansione a lato. Lo stesso giudice con il dispositivo richiamato esprimeva, invero, un giudizio diverso rispetto alle richieste – applicazione della lettera ex art. 709 ter c.p.c. – da me avanzate in seguito dei fatti che sono stati esposti dimenticando quanto già in atti rispetto alla questione principale. Ella, infatti, pronunciava il dispositivo in parola, disponendo il rigetto della domanda di affidamento dei figli minori, la quale, in nessuna sede è stata pronunciata e, alla sua lettura, il medesimo dispositivo si pone in aperta controtendenza rispetto al tenore delle disposizioni precedenti dalla stessa emanate.
Lo ammetto è stato un duro colpo digerire questa fantasiosa inversione di rotta. Ancora adesso mi chiedo quale siano le motivazioni che hanno suggerito questa soluzione. Ancora adesso mi chiedo se una legge dello Stato può essere tanto disattesa così com’è stata disattesa l’applicazione della 54/06. Ancora adesso mi chiedo se la certezza della pena in questa Repubblica sia una realtà o è solo un miraggio. Ancora adesso mi chiedo se la severità delle leggi sia solo di facciata. Ancora adesso mi chiedo…… Troppe domande? Troppi perché? E’ il blog dei Perché questo. E’ il blog delle domande senza risposte.

Spes contra spem (sperando contro ogni speranza)
Papà. Per sempre, comunque.