lunedì 16 febbraio 2009

Ci risiamo!

Dal sito di Adiantum
Cassazione. Sanzione per l'avvocato che contravviene al divieto posto dal giudice di sentire i figli minori
Da "Diritto & Giustizia" - 11/02/2009
Confermata la sospensione per tre mesi ad un difensore che non è riuscito a provare la preparazione psico-pedagogica che gli avrebbe consentito di colloquiare con i figli dell'assistita senza dover sottostare alle limitazioni del Tribunale. Va sospeso dall'esercizio della professione, sia pur per tre mesi, l'avvocato che nel corso di un giudizio di separazione coniugale intrattiene colloqui con i figli minori della sua cliente, su questioni riguardanti la causa, contravvenendo alle specifiche restrizioni poste dal giudice in ordine alla loro frequentazione. Solo la prova - davanti all'organo disciplinare - di un'adeguata preparazione psico-pedagogica, che gli consentirebbe di superare i paletti posti dal magistrato a tutela dell'integrità psicologica dei minori, permetterebbe al difensore di sfuggire alla sanzione in esame. Così le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza 2637/09 (qui leggibile come documento correlato), nel confermare lo stop alla professione inflitto ad un legale friulano dal Consiglio nazionale forense, hanno respinto le doglianze dell'avvocato secondo le quali il Cnf non avrebbe tenuto conto della situazione di necessità che lo aveva spinto a prendere contatti con i figli della sua assistita, al fine di verificare se davvero il padre li aveva sottoposti ai maltrattamenti denunciati dalla madre. Senza successo, infatti, il ricorrente si è rivolto a piazza Cavour per sostenere che le limitazioni poste dal giudice della causa a tutela dei minori non avrebbero potuto operare nei confronti del legale della madre, investito del mandato di difenderla anche con iniziative di carattere penale. Non solo, la motivazione del verdetto di condanna sarebbe viziata per non aver considerato che l'avvocato era dotato di cognizioni medico-psicologiche adeguate a consentirgli di parlare con i figli minorenni della sua cliente senza pregiudizio per il loro equilibrio psichico. Sul punto, la Suprema corte ha sottolineato che "nulla è indicato in ordine ai dati di fatto dai quali tale circostanza si sarebbe dovuta desumere, nel giudizio di merito, né in ordine al modo ed al tempo in cui, nel corso di quel giudizio, essa sarebbe stata dedotta e provata". Di conseguenza, non è consentito ravvisare in essa un fatto decisivo della controversia sul quale il giudice a quo avesse l'onere di formulare una specifica motivazione".

Io sono a conoscenza del fatto che i miei due gioielli sono entrati spessissimo - per non dire sempre - negli studi degli avvocati che si sono succeduti (ben tre nda) nella "difesa" della "Santa Madre" e (dimostratemi il contrario e son pronto a donarvi un rene) che volete che non siano stati "sentiti" da codesti professionisti? Ci sono entrati anche Venerdi scorso (13/02/2009) al termine dell'incontro organizzato dal Consultorio della mia cittadina d'origine. Ma costoro sono adeguati al ruolo che intendono ricoprire? Hanno adeguata informazione tecnico-psicologica-pedagogica? Non credo la abbiano. Credo, al contrario, che i loro "interventi" siano più mirati ad utilizzare, tutti e chiunque, a mò di fantaccini. Per la cavalleria si vedrà!
Sono anche a conoscenza, avendo sostenuto colloquio, che uno di questi ha rimproverato alla "Santa Madre", sua (ex) cliente l'occorrenza per cui, continuativamente, essa si recava con loro nei vari consulti. Riporto che il legale in parola ha "rinunciato" all'incarico per questo e per altri, più gravi, motivi.
Del Consultorio ne scriverò più tardi.
Papà. Per Sempre.

lunedì 9 febbraio 2009

Anche gli avvocati hanno un anima

L'ho letto e mi piace riportarvelo.
Da http://www.pensalibero.it/Dettaglio.asp?IDNotizia=3863 Tuesday, February 03, 2009
"IL SISTEMA CONTRO I CITTADINI (AFFIDAMENTO CONDIVISO INAPPLICATO)
Premetto che quanto andrò ad esporre è uno sfogo in quanto la vicenda avvenuta e di cui riferisco offende la mia personale sensibilità oltre che l’intelligenza, ma non si può dire che sia una svista del giudice perchè questo giudice fa “sistematicamente” così: ho almeno altri tre casi solo io, ed altri giudici si avvicinano a questo sistema anche se meno clamorosamente. Stiamo arrivando alla precettazione delle famiglie per decreto giudiziario, stiamo creando dei figli costretti a vivere come un giudice vuole: la copia sbiadita dei "figli della Repubblica" dell'antica Roma, ma almeno quelli erano orfani. Ritenevo che l'affidamento ad entrambi i genitori non dovesse risolversi in un affidamento al giudice. AVV. ELISABETTA BAVASSO Firenze AUTORIZZO E AUSPICO LA DIVULGAZIONE DI QUESTA LETTERA.
QUESTI I FATTI Fabio diventa padre all’età di 27 anni della piccola Flora, nata dal matrimonio con Samantha. La coppia si separa (la moglie confessa un tradimento e poi chiede la separazione). Fabio ha 29 anni, la piccola 18 mesi. Frastornato da tutta la vicenda Fabio firma una separazione consensuale nel quando ancora vigeva la precedente normativa. La bambina è affidata alla madre, il padre può tenerla con se un giorno feriale (questo fu il desiderio della madre). Perché non aveva esperienza di separazioni sic! Perché assistito debolmente, intimorito dal solito argomento della tenera età della bambina e dal “potere” materno Fabio firma. Fabio poi prende mano mano coscienza, vede e constata personalmente la sostanza di un rapporto padre-figlio e della funzione di genitore, comincia a cercare di realizzare anche nella quotidianità quello spazio di rapporto che gli consenta di “fare” il padre. Comincia la risalita difficile ed osteggiata dalla madre. Fa una richiesta di modifica delle condizioni di separazione al Tribunale di Firenze, perché ogni strumento di dialogo o di mediazione con la madre non sortiva risultati. Il Tribunale di Firenze con decreto del 2007 decide che la bambina riceva cura diretta dal padre stando presso di lui i finesettimana alternati dal sabato alla domenica sera ed il mercoledì con pernottamento fino al giovedì con riaccompagnamento a scuola. Questo mercoledì diventa quindi il giorno costante e fisso di ogni settimana, l’incontro con il padre anche nei giorni di scuola, l’unico giorno di accompagnamento a scuola, l’unico giorno in cui le maestre i compagni vedono all’ingresso il babbo di Flora. Maturano i tempi per il divorzio, Fabio ripropone alla madre una ulteriore progressione nella condivisione dei tempi di cura della figlia, basta che quel mercoledì non finisca con la mattina del giovedì ma con quella del venerdì per realizzare una piena condivisione, oppure che i giorni di 24 ore e non di dodici siano due e che, quindi Flora possa dormire dal padre anche un altro giorno in prosecuzione del pomeriggio. Ma la madre non accetta, Fabio presenta il ricorso per divorzio e chiede:- - -“ L’età di Flora, il naturale ampliamento degli ambiti della cura, che, col tempo andranno a riguardare sempre di più le sfere dell’educazione e della formazione e dell’apprendimento, rendono indispensabile un ampliamento del tempo effettivo di presenza e di intervento del padre. I tempi attuali risultano esigui e, frammentati in relazione alla continuità di alcuni interventi. [..] Conclude affinché sia fissata udienza per la comparizione personale dei coniugi innazi al Presidente e che il Tribunale: Pronunci lo scioglimento del matrimonio contratto tra il iscritto al n°xxx del registro matrimoni del comune di Firenze. Dichiari la figlia affidata ad entrambi i genitori. Disponga che la bambina abiti:- i fine settimana alternativamente uno col padre uno con la madre, comprendenti i pernottamenti di venerdì sabato e domenica - i giorni infrasettimanali di ciascuna settimana due col padre due con la madre, con pernottamento- metà delle festività natalizie e fine anno e Pasquali e metà della vacanze estive anche in due soluzioni con ciascuno dei genitori- che le spese siano sostenute direttamente da ciascun genitore, eventualmente con individuazione di settori, oltre naturalmente per ciascuno le spese di vitto, consumi ed ordinarie in relazione ai giorni di permanenza [..] ”- - -La madre si costituisce in causa e chiede che la permanenza della bambina col padre rimanga quella stabilita nella sentenza del 2007, con il mercoledì compreso il pernottamento ed i fine settimana alternati. Il Presidente convoca le parti le sente personalmente, da brevemente la parola agli avvocati, si riserva di decidere. Mercoledì mattina della scorsa settimana giunge agli studi degli avvocati via fax dalle cancellerie la copia dell’ordinanza del Presidente che stabilisce il pernottamento del mercoledi’ è sparito, i fine settimana sono il primo ed il terzo, non alternati, e cominciano dal venerdì c’è un secondo pomeriggio la settimana. Fabio Barzagli è diventato il padre dei giardinetti e delle visite, non accompagna mai la figlia a scuola, e comunque apprende dalla telefonata dell’avvocato la decisione mentre è in macchina con la bambina nel pomeriggio di mercoledì ed a rigore gli viene detto che deve riaccompagnare la figlia entro le 20 perché la decisione è immediatamente esecutiva. Non lo fa, non succede nulla, forse la madre non era informata, tenta con la madre un approccio di mediazione ma la madre non accetta rivendicando che il giudice aveva deciso per il bene della figlia; il mercoledì successivo 28 gennaio mentre la bambina già dormiva come di consueto a casa del padre arrivano i carabinieri entrano chiedendo della bambina, diffidano il padre ad adempiere ai provvedimenti riconsegnandola alla madre come prevede la decisione del giudice. Fabio si rifiuta, lo avvertono che sta compiendo un reato, egli se ne assume la responsabilità si allontanano, chissà forse torneranno mercoledì prossimo. Fabio ha proposto reclamo alla Corte d’Appello, deve essere fissata l’udienza. Che sistema è quello che impone da sentenza di Tribunale fino al giorno 21 che una figlia il mercoledì notte dorma col padre ed una settimana dopo, senza che sia accaduto niente nel frattempo e senza che neppure lo avesse chiesto la madre, una settimana dopo impone che la figlia NON dorma col padre il mercoledì notte. Che sistema è quello in cui i giudici devono decidere queste cose e che dovendole decidere decidono di fare di testa loro come se i figli fossero propri e senza considerare minimamente in quale contesto di delicati e faticosi equilibri questa loro decisione va a cadere. Che sistema è quello in cui se un giudice sbaglia con la stessa rapidità non si ripara. Che sistema è quello in cui carabinieri vanno armati alle nove di sera a casa di un onesto cittadino invece di convocarlo in un ufficio. Che sistema è quello in cui il mercoledì 28 gennaio è reato fare quello che il mercoledì 21 era obbligo fare. QUESTO E’ UN SISTEMA CHE FA IMPAZZIRE I CITTADINI E CHE ABITUA I CITTADINI ONESTI A NON OSSERVARE GLI ORDINI DI UN GIUDICE PER AVERE RISPETTO DI SE’. Questo è un sistema sovversivo dell’ordine e della legalità. AVV. ELISABETTA BAVASSO"
Non ho necessità di aggiungere altro a quanto riportato dalla professionista in questione. Che dire oltre a quanto detto da chi di queste questioni se ne occupa tutti i giorni?
Papà. Per sempre.

Scusate l'Assenza (2)

(continue from 5/02/2009)

Al lettore non sono in grado di dichiarare se i risvolti fossero per davvero inaspettati. Ma che fossero, quantomeno prevedili, questo sì che è sottoscrivibile. Il giorno 15/01/2009 l'Amico Avv.to che cura la mia separazione, mi partecipa che quella "santa Donna", la Madre dei miei due gioielli, ha proposto, presso il Tribunale dei Minorenni (di Taranto), ricorso, datato 12/12/2008, affinchè fosse dichiarata una grave pregiudizialità unita alla violazione e/o alla trascuratezza dei doveri ovvero all'abuso dei poteri con, precipua, richiesta di limitazione della potestà genitoriale. Che botta!
Ma per carità, quale botta e botta? Considerate le motivazioni (che esporrò dappresso) per cui si è avuto il ricorso, unite la preventiva richiesta di SIT alla Polizia Postale e potrete constatare direttamente che il tutto fa parte di un disegno, di un progetto (criminale) che ha origini il 23/10/2006, data in cui la stessa "santa Madre" ha, pensato bene, di ricorrere in Tribunale chiedendo l'addebito della separazione allo scrivente. Le motivazioni del ricorso al TdM? Un paio di sms e, sicuramente, una serie di (tentativi di) telefonate alla numerazione in uso, esclusivo, ai miei figli. Oltre ad una dichiarazione palesemente falsa di aver inviato un sms contenente minaccie! Falsa e tendenziosa, finanche. Falsa perchè nessun sms è stato inviato riportante il contenuto che si adduce nel ricorso, tendenziosa poichè ciò che viene lamentato è stato, prima detto a voce, e poi spiegato, alle parti tutte interessate, con dovizia di particolari. Dimostra così ed ancora una volta, la "santa Madre", l'uso bizzarro e personale dei fatti, facendosi portavoce delle proprie, distorte, deduzioni omettendo, con cura, di anticiparne le cause. Torno un'attimo indietro. Credo sia naturale che un padre cerchi di mettersi in contatto con i propri figli con qualunque mezzo egli abbia a disposizione, foss'anche un semplice tam tam. E se lo volesse fare, anche, attraverso questo blog? Un invito a leggerlo tramite sms può essere considerato come minaccia? O la minaccia - della loro integrità - per i miei figli passa attraverso l'uso, non propriamente cristallino, degli svariati (un paio di migliaia) sms a loro inviati dall'ottobre del 2006 fino ad adesso? E la "santa Madre" che ci fa colle stampe di questi sms inviati a numerazione a lei non in uso? Viola la privacy? Esercita, o no, un controllo genitoriale al limite del Grande Fratello di Orwelliana memoria? E lo stesso tipo di controllo lo effettua o meno quando, simil condor che cerchi carogne cui cibarsi, si piazza, nascostamente, nelle scale per intercettare quanto, io ed i mei figli, ci comunichiamo?
Per il momento chiudo qui il post, non prima di aver comunicato che il TdM, giustamente non ha riconosciuto elementi tali da intervenire in accoglimento delle richieste avanzate dalla "santa Madre", rinviando tutta la documentazione c/o il tribunale civile ove si discute della separazione, il quale, ai sensi della L. 54/06 può ad esso sostituirsi. Spero che l'on. Giudice adito, anche in base alla corposa documentazione relativa alle pratiche mobbistiche e PASsiane - messe in atto dalla santa Donna - riconosca il grave nocumento che queste pratiche procurano e il fine ultimo del progetto intrapreso dalla "santa".
Papà. Per sempre.